Art. 4.

      1. L'attribuzione a un'area di crisi della qualifica di zona d'intervento è stabilita dal Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì stabilita la data in cui l'area di impiego cessa di essere considerata zona d'intervento.